Se vuoi eseguire lavori senza ditta, il dato da cui partire è che l'articolo 6-bis prevede nella CILA l'indicazione dell'impresa alla quale intendi affidare le opere. Prima di preparare la comunicazione, chiarisci quindi con il tecnico quali lavori vuoi fare e chi dovrebbe eseguirli.
La domanda può riguardare situazioni diverse: non hai ancora scelto l'impresa, vorresti fare personalmente alcune opere oppure pensi di presentare la pratica senza professionista. Distinguerle aiuta a dare una risposta riferita al tuo progetto, senza confondere l'esecuzione dei lavori con la preparazione della CILA.
La CILA richiede di indicare una ditta?
Sì: l'articolo 6-bis, comma 2, stabilisce che la comunicazione contenga i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. È una previsione che accompagna il progetto e l'asseverazione del tecnico.
Se stai ragionando su lavori da eseguire personalmente, porta questa intenzione al professionista prima della presentazione. Il punto da chiarire è il contenuto concreto delle opere e il loro inquadramento, insieme al modo in cui pensi di organizzarle.
Non avere ancora scelto chi eseguirà il lavoro è un'informazione utile da condividere. Ti permette di distinguere una decisione ancora aperta dagli elementi già definiti per preparare la pratica, senza presentare la ricerca dell'impresa come un dettaglio estraneo alla comunicazione.
Fare i lavori da solo e presentare da solo la CILA sono la stessa cosa?
No: l'esecuzione delle opere riguarda chi realizza i lavori, mentre la CILA richiede il progetto e l'asseverazione di un tecnico abilitato. A Roma, inoltre, il professionista deve accreditarsi come tecnico sul SUET per avviare la compilazione.
| Domanda | Aspetto da chiarire |
|---|---|
| Vorrei eseguire personalmente le opere | Descrivere al tecnico il lavoro e confrontarlo con la previsione sui dati dell'impresa |
| Non ho ancora scelto la ditta | Segnalare che l'impresa esecutrice è ancora da individuare |
| Vorrei compilare la CILA senza tecnico | Considerare l'asseverazione professionale e l'accreditamento richiesto sul SUET |
| Ho già eseguito i lavori senza comunicazione | Esaminare le opere realizzate e la situazione della pratica |
La scheda di Roma Capitale riserva al cittadino non accreditato come tecnico la sola compilazione della CIL per opere temporanee. Non va confusa con la CILA, anche se le sigle sono simili.
Prima di parlare della ditta devo capire se serve la CILA?
Sì, il primo confronto riguarda l'inquadramento delle opere: la CILA si applica agli interventi non riconducibili agli elenchi degli articoli 6, 10 e 22 del DPR 380/2001. Una descrizione generica di lavori in casa non basta a stabilire questo passaggio.
Puoi spiegare quali parti dell'immobile vorresti modificare, quale risultato cerchi e quali opere sono ancora soltanto un'ipotesi. Il professionista può così esaminare il progetto prima di collegarlo alla procedura e alla sua documentazione.
La guida CILA o SCIA approfondisce la distinzione tra le pratiche. Qui il punto utile è l'ordine delle domande: che cosa vuoi fare, quale pratica riguarda quel lavoro e quali informazioni occorrono per prepararla.
Quali responsabilità assume il tecnico nella CILA?
Il tecnico assevera sotto la propria responsabilità la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, la compatibilità con la normativa sismica ed energetica e l'assenza di interventi sulle parti strutturali. La sua attività richiede quindi l'esame delle opere previste.
Il nostro servizio comprende il rilievo e lo studio delle eventuali difformità rispetto ai titoli abilitativi. Questi passaggi aiutano a confrontare il progetto con la situazione dell'immobile prima della preparazione della comunicazione.
Se il dubbio iniziale riguarda il risparmio sul lavoro, condividi comunque il progetto completo. Una scelta organizzativa, come decidere chi eseguirà le opere, va discussa insieme alle verifiche che il professionista deve svolgere per la pratica.
La presenza del tecnico esaurisce le verifiche sulla sicurezza?
L'articolo 6-bis richiede il rispetto delle altre normative di settore, comprese quelle sulla sicurezza. L'asseverazione e i dati dell'impresa vanno letti all'interno di questo quadro.
Per organizzare il tuo intervento, descrivi al tecnico le opere e come immagini di eseguirle. Questa guida non propone esenzioni, soglie o elenchi di lavori eseguibili personalmente: per il caso concreto occorre chiarire gli aspetti pertinenti prima di definire il programma.
Quando confronti i servizi, considera inoltre che la direzione dei lavori è esclusa dai pacchetti CILA del nostro listino. Puoi chiedere di chiarire le attività comprese nell'incarico, così da sapere a quali prestazioni si riferisce il preventivo ricevuto.
Cosa succede se i lavori sono già iniziati senza CILA?
L'articolo 6-bis prevede una sanzione di €1.000 per la mancata comunicazione asseverata. La riduzione di due terzi si applica, secondo la disposizione, quando la comunicazione viene effettuata spontaneamente mentre l'intervento è in corso.
Segnala quindi al tecnico quali opere sono state eseguite e se i lavori sono ancora in corso oppure conclusi. La valutazione parte dall'intervento e dalla documentazione disponibile, oltre che dalla situazione della comunicazione.
Il nostro pacchetto CILA in sanatoria comprende il rilievo e lo studio delle difformità, la pratica e il DOCFA. Prima di sceglierlo, confrontiamo il caso con l'ambito della CILA e con i requisiti che il tecnico deve asseverare.
Come posso preparare il primo confronto con lo studio?
Prepara una descrizione dei lavori, indica se hai individuato l'impresa e condividi i documenti dell'immobile che possiedi. Se vorresti eseguire personalmente delle opere, descrivile in modo distinto da quelle che intendi affidare a una ditta.
Puoi usare la guida ai documenti CILA per organizzare il materiale. Non serve attribuire da solo una funzione ai documenti: se hai dubbi, segnalali insieme a ciò che vuoi realizzare.
Per la presentazione online trovi i ruoli spiegati nella guida al SUET. Per partire dal tuo caso, scrivici dai contatti: il confronto sul progetto permette di chiarire i passaggi prima di organizzare l'esecuzione delle opere.
Domande frequenti
La CILA prevede i dati dell'impresa?
Sì. L'articolo 6-bis, comma 2, prevede che la comunicazione contenga i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Posso compilare da solo la CILA come cittadino?
La CILA richiede l'asseverazione di un tecnico abilitato. Sul SUET di Roma il cittadino non accreditato come tecnico dispone della compilazione della sola CIL per opere temporanee.
Devo dire al tecnico che non ho ancora scelto la ditta?
Sì, segnalalo già durante la preparazione. La comunicazione prevede i dati dell'impresa esecutrice e questa informazione va chiarita insieme alle opere che vuoi realizzare.
Cosa faccio se ho già iniziato senza CILA?
Descrivi al tecnico le opere eseguite e indica se sono ancora in corso. L'articolo 6-bis prevede una sanzione per la mancata comunicazione e una riduzione di due terzi se la presentazione avviene spontaneamente durante l'esecuzione.